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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5. in I Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2017  [ apri ]
4768/I/ 1.5.
approvato

  Dopo il comma 171 inserire i seguenti:
  171-bis. Al fine di assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento delle graduatorie vigenti.
  171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma si applica quanto previsto dal comma 174 del presente articolo con decorrenza 1o ottobre 2018. In caso di incapienza delle graduatorie vigenti, le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.
  171-quater. Gli oneri derivanti dal comma 171-ter sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.945.854;
   2019: –12.124.370;
   2020: –12.124.370.