stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in I Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/I/ 1.4.

  Dopo il comma 171 aggiungere i seguenti:
  171-bis. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 500 unità, entro aprile 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008; a tal fine il termine della validità della predetta graduatoria è prorogato al 31 dicembre 2018. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere effettuate in data non anteriore al 1o ottobre 2018.
  171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 500 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 1o ottobre 2018; in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 4.988.076 per l'anno 2018 e di euro 19.952.305 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa generati dal precedente comma; a decorrere dal 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 15.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 4.899.627 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.
  171-quater. Nel triennio 2018-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica.».