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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.14. in I Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/I/ 1.14.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
  374-bis. L'Agenda nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nel limite della propria dotazione organica e fino al completamento delle procedure di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. L'agenzia, inoltre, può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale nel limite massimo di venti unità. Il predetto personale, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.