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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.997. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.997.

  Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:

  301-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5.000.000 di euro per l'anno 2018. Il Fondo è finanziato mediante riduzione di 5.000,000 di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

  301-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

ex 48-ter. 22.