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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.98. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.98.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;

    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi; in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.»;

   b) all'articolo 55-bis:

    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;

    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;

   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;

   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;

   e) all'articolo 116:

    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;

    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico.

   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater pari a 100 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione pari a 100 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2020: -60.000.000.

ex 4. 68.