Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
290-bis. All'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.».
b) i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono abrogati.
Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1, comma 631, alla voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2018: _10.000.000;
2019: _10.000.000;
2020: _10.000.000.