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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.972. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.972.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

  290-bis. All'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.».

   b) i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono abrogati.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1, comma 631, alla voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

   2018: _10.000.000;

   2019: _10.000.000;

   2020: _10.000.000.

ex 46-ter. 4.