Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
290-bis. All'articolo 13, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 43» sono sostituite dalle seguenti: «euro 37»;
b) al comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 98» sono sostituite dalle seguenti: «euro 85»;
c) al comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 237» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
d) al comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 518» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
e) al comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 759» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
f) al comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.214» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
g) al comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.686» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
h) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli albi processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro.»;
i) al comma 5, le parole: «euro 851» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740».
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 290-bis pari a 42.500.000 di euro si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.