Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. A decorrere dall'anno 2018 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ridotta del 50 per cento per i seguenti soggetti:
a) coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta;
b) gli ultrasessantacinquenni;
c) i disoccupati da almeno sei mesi.
13-ter. All'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «4-bis. È dovuta in misura ridotta del 50 per cento da coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta, dagli ultrasessantacinquenni e dai disoccupati da almeno sei mesi.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -25.000.000;
2019: -25.000.000;
2020: -25.000.000.