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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.967. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.967.

  Dopo il comma 289, aggiungere i seguenti:

  289-bis. Il comma 9 dell'articolo 21 della legge 247 del 31 dicembre 2012 è sostituito dal seguente: «La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con un regolamento da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con il divieto di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa, le aliquote da applicare al reddito degli iscritti ai fini del calcolo dei contributi dovuti, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

  289-ter. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 289-bis, sono fatte le vigenti norme del regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di cui alla Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni, approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie n. 192 del 20 agosto 2014.

ex 46-bis. 2.