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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.963. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.963.

  Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:

  288-bis. Al fine di garantire la riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate nei casi di mancato versamento da parte del notaio, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'Agenzia delle entrate, previa sospensione degli atti esecutivi nei confronti del contribuente, deve richiederne il pagamento direttamente al Fondo, L'erogazione da parte del Fondo è subordinata: a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; b) all'emissione,, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate nei confronti del notaio.»;

    2) il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: «3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa, secondo le ordinarie modalità, le somme pagate al Fondo. In caso di rimborso al fondo, il termine decennale di prescrizione del diritto all'imposta, previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione. Qualora il Fondo abbia recuperato le somme versate dal notaio, l'Agenzia delle entrate rimborsa le somme riscosse al notaio medesimo, sempreché sia stato accertato, in via giudiziale o amministrativa, che le stesse non erano dovute.»;

   b) all'articolo 93-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, con modalità telematiche entro i novanta giorni successivi dalla data di registrazione, le informazioni sui versamenti telematici con esito negativo per incapienza del conto corrente di riferimento effettuati dai notai contestualmente alla richiesta di registrazione. Trasmette altresì, entro centoventi giorni dalla data di notifica, le informazioni relative ai versamenti omessi o tardivi degli avvisi di liquidazione emessi nei confronti dei notai di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Il Consiglio nazionale del notariato comunica tali informazioni ai consigli notarili distrettuali per i provvedimenti di loro competenza».

ident. 1.962.
ex *46. 21.