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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.957. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.957.

  Dopo il comma 283, aggiungere i seguenti:

  283-bis. Al fine di conseguire una riduzione dei tempi del contenzioso giudiziario, il Ministero della giustizia è altresì autorizzato nell'anno 2018, a indire un concorso per esami, al fine di assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, cinquecento magistrati ordinari.

  283-ter. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 288-bis è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018.

  283-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 288-bis e 288-ter, è autorizzata la spesa nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 42 milioni di euro per gli anni 2019, a 46 milioni di euro per l'anno 2020, a 46.6 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, a 61 milioni di euro per l'anno 2024, a 62 milioni di euro per l'anno 2025, a 63 milioni di euro per l'anno 2026 e a 64,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

  Conseguentemente:

   a) alla tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

   2018 _21.000.000;

   2019: _...;

   2020: _...

   b) il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625, è ulteriormente 15 milioni di euro per l'anno 2018, a 42 milioni di euro per gli anni 2019, a 46 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, a 61 milioni di euro per l'anno 2024, a 62 milioni di euro per l'anno 2025, a 63 milioni di euro per l'anno 2026 e a 64,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

ex 45. 2.