Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:
280-bis. Per la gestione e le attività di sostegno delle «Case famiglia protette» di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62 è istituito presso il Ministero della giustizia il «Fondo Case famiglia protette». Il Fondo è alimentato a decorrere dal 2018, con un importo annuo di 1 milione di euro a valere su quota parte delle risorse destinate al Fondo unico di giustizia (FUG) derivanti dai trasferimenti di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.
280-ter. L'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. _ (Individuazione delle case famiglia protette). _ 1. Il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, adotta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto con cui sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.
2. Il Ministro della giustizia può stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come “Case famiglia protette” e ad individuare enti e/o associazioni private o del privato sociale per reperire finanziamenti aggiuntivi».
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53,868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: è incrementato di 16.585.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019.