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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.948. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.948.

  Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

  279-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 del 2012, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   2-bis. Il personale di cui al precedente comma deve rivestire un profilo corrispondente a quello previsto nell'attuale pianta organica degli uffici dei Giudici di pace ed essere in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno, a garanzia di una preparazione culturale e giuridica adeguata allo svolgimento delle proprie mansioni, nonché essere persona di provate qualità morali senza carichi pendenti, attesa la delicatezza delle mansioni da svolgere. Il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale dipendente degli Enti locali e Regioni destinato a svolgere la propria attività, a qualsivoglia titolo, presso gli uffici dei giudici di pace, in luogo delle indennità di comparto di cui al CCNL 22 gennaio 2004 e successive modifiche, è da determinarsi, con le pari indennità di amministrazione nella misura spettante ai dipendenti del Ministero della Giustizia ed è a carico degli enti locali interessati.

   279-ter. Per l'attuazione delle disposizioni dì cui al comma 279-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per il trattamento economico del personale enti locali e regionale utilizzato dagli uffici dei giudici di pace» con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

   2018: _ 5.000.000

   2019: _ 5.000.000

   2020: _ 5.000.000

ex 44. 1.