Dopo il comma 276 aggiungere il seguente:
276-bis. Il Ministro della giustizia, può disporre, quando sussistono ragioni organizzative o funzionali, per permettere l'esercizio dell'attività giudiziaria, che gli uffici giudiziari indicati nella Tabella allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, che utilizzano immobili su cui gravano canoni di locazione passiva a carico dello Stato, impieghino come sedi decentrate per lo svolgimento delle attività giudiziarie gli immobili interessati da interventi di edilizia finanziata con fondi statali e vincoli di utilizzo per fini di giustizia di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119 anche se ubicati in comuni diversi dalla sede centrale ma sempre nel medesimo circondario giudiziario.