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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.938. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.938.

  Al comma 272, sostituire le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e le parole: e dei consigli giudiziari, con le seguenti:, dei consigli giudiziari e per la corresponsione delle borse di studio ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 73, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 8-bis, sopprimere le parole: «e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181»;

   b) il comma 8-ter è sostituito dal seguente: «il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo e i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis.»;

   2) dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. All'onere di cui al comma 272 si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dall'incremento, a decorrere dal primo gennaio 2018, della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

ex 42. 22.