Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. All'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 2 è sostituito con il seguente:
«All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di 359.000 euro per l'anno 2017 e di 1.076.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».