Dopo il comma 270 aggiungere il seguente:
270-bis. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3. Il riscatto è posto a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 ottobre 2001.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018 _ 5.000.000
2019 _ 5.000.000
2020 _ 5.000.000