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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.892. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.892.

  Dopo comma 270, aggiungere i seguenti:

  270-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111, il periodo successivo alle parole «ove abbia raggiunto l'equilibrio economico» è abrogato.

  270-ter. Dopo il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono aggiunti i seguenti commi: «71-bis. L'obiettivo di cui al comma 71 è adempiuto e verificato a livello di singola regione.».

  270-quater. Ai fini della dichiarazione di inidoneità e inabilità del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche di verifica possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante della Regione designato dal competente ufficio regionale.

  Conseguentemente, all'onere pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, emula 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo l, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   a) quanto a 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 inserire il seguente:

   379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo, periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a, 600 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 600 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 45.000.000;

   2019: _ 45.000.000;

   2020: _ 45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni;

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 9.000.000;

   2019: _ 9.000.000;

   2020: _ 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000,   Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 4.000.000;

   2019: _ 4.000.000;

   2020: _ 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni;

   2018: _ 19.000,000;

   2019: _ 19.000.000;

   2020: _ 19.000.000.

ex 41-quinquies. 3.