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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.885. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.885.

  Dopo il comma 265, inserire i seguenti:

  265-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il «Fondo per l'attuazione della farmacia dei servizi», di seguito denominato Fondo, volto a favorire l'attivazione dei nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, con particolare riferimento ai servizi finalizzati a favorire l'aderenza alla terapia da parte dei malati cronici. Il Fondo è assegnato alle regione alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione dei servizi resi dalle farmacie, sulla base dei princìpi e dei criteri definiti dall'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera c-bis) comma 2 dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 4 del presente articolo, e dei correlati accordi applicativi di livello regionale.

  265-ter. Ai nuovi maggiori oneri di cui al comma 265-bis, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le somme non utilizzate nella singola annualità vanno a incrementare il finanziamento del fondo per l'anno successivo.

  265-quater. Nelle more del rinnovo dell'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera c-bis) comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 5 del presente articolo, le Regioni possono utilizzare il fondo suddetto per le finalità di cui al comma 265-bis sulla base di accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private.

  265-quinquies. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le lettere c-bis) e c-ter), sono sostituite dalle seguenti:

   « c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i princìpi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto-legislativo 3 ottobre n. 153;

   c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario regionale integrate dal “Fondo per l'attuazione della Farmacia dei servizi” istituito presso il Ministero della salute e da eventuali ulteriori risorse destinate alle medesime finalità, individuano, sulla base dei princìpi e criteri per remunerazione definiti dell'accorda collettivo nazionale, le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, determinano la remunerazione e disciplinano le modalità e i tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Le farmacie non possono erogare le prestazioni assistenziali al di fuori delle disponibilità finanziarie delle regioni, in tal caso la remunerazione delle prestazioni è a carico del privato che le ha richieste».

ex 41-quater. 9.