Dopo il comma 261, inserire il seguente:
261-bis. All'articolo 8-octies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Le regole di cui al punto a), cui le Regioni devono attenersi in relazione all'applicazione delle regressioni tariffarie e delle eventuali sanzioni all'esito dei controlli di congruità e di appropriatezza dei ricoveri, per motivi di equità, devono essere le medesime sull'intero territorio nazionale. A tale fine, le Regioni, per le prestazioni considerate inappropriate, devono prevedere una riduzione massima della tariffa fino al 10 per cento, comprensiva anche della eventuale sanzione.