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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.867. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.867.

  Dopo il comma 259 aggiungere il seguente:

  259-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

  «10. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il personale, medico, personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La partecipazione a dette procedure è consentita anche al personale di cui al presente comma che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Fino all'espletamento delle suddette procedure straordinarie le amministrazioni continuano ad avvalersi dei personale in servizio di cui al presente comma per il quale già sostengono la relativa spesa».

   b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

  «11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica della Servizio sanitario nazionale, compreso quello che garantisce servizi essenziali con modalità di fornitura di servizio da almeno cinque anni presso l'amministrazione che indice le procedure concorsuali, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca».

ex 41. 109.