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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.862. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.862.

  Dopo il comma 259, aggiungere i seguenti:

  259-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 1 lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;

   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita con la seguente: «14»;

   c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;

   d) all'articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  «3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».

  259-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».

ex 41. 34.