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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.860. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.860.

  Dopo il comma 259 aggiungere i seguenti:

  259-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 255 e al fine di ridurre gli sprechi e le diseconomie in ambito sanitario, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e nei locali ove si erogano prestazioni sanitarie convenzionate nonché durante gli eventi formativi, è vietato svolgere attività promozionali, dirette o indirette, di prodotti farmaceutici, dei dispositivi e delle tecnologie sanitarie tra le aziende/informatori e gli operatori/professionisti della sanità. Per le finalità di cui al presente comma ogni struttura sanitaria ha l'obbligo di rendere pubblici e conoscibili tutte le relazioni e gli interessi che possono coinvolgere i professionisti dell'area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività sia decisionali che esecutive e che siano in relazione a prodotti farmaceutici o parafarmaceutici o comunque a prodotti e servizi commercializzabili nell'ambito della salute.

  259-ter. È fatto divieto per i professionisti della sanità di percepire qualsiasi tipo di vantaggio, diretto o indiretto, da parte delle industrie operanti nella sanità. È fatto altresì divieto per le industrie del settore sanitario correlare meccanismi premiali alla vendita di prodotti farmaceutici o presidi sanitari.

  259-quater. Le attività di sponsorizzazione in ambito sanitario avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, evidenza pubblica, concorrenzialità, rotazione, imparzialità. A tal fine con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità di costituzione di fondi regionali indistinti destinati alla formazione dei professionisti della salute e all'attività di ricerca.

  259-quinquies. L'incarico dirigenziale dei direttori generali, direttori amministrativi e di direttori sanitari, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari è revocato in presenza di condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

ex 41. 23.