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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.85. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.85.

  Al comma 13, lettera a) premettere al numero 1) il seguente:

   01) al comma 1, la lettera i-sexies) è sostituita dalla seguente:

   i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;

   02) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e termini di attuazione della disposizione di cui al numero 01). Per la finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 1o gennaio 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dall'aumento del prelievo erariale sugli apparecchi di cui al comma 621-bis.

  Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

ex 4. 26.