Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
253-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 407, capoverso «11-quater», articolo 1 le parole: «Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nei medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche.» sono soppresse.