Dopo il comma 253, aggiungere il semente:
253-bis. Dopo il comma 399 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente:
«399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è stato accertato».