Al comma 13 lettera a), premettere al numero 1 il seguente:
01) al comma 1 è inserita la seguente lettera:
« g-bis) Le spese di manutenzione e riparazione dei veicoli e motoveicoli ad uso privato con un limite massimo di 200,00 euro per veicolo e nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.».
Conseguentemente:
dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Agli oneri di cui al comma 13 lettera a), numero 01) a valere sui maggiori introiti di cui alle lettere a) e b):
a) all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
2) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
2) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
3) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «82 per cento».
c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
d) le modifiche introdotte dalle lettere a) e b) rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Sopprimere la lettera b) del comma 41.