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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.816. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.816.

  Dopo il comma 230 aggiungere i seguenti:

  230-bis. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, così come definito dal decreto 26 giugno 2017 del Ministro della salute di concerto il Ministro dello sport, comporta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto degli stessi da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente comma, nei limiti di spesa di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  230-ter. Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

  «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul “PMP-sigarette”, di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, troncato alla seconda cifra decimale».

  230-quater. L'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:

   a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali;

  230-quinquies. L'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:

  «3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione».

ex 40. 73.