stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.814. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.814.

  Al comma 230, secondo periodo, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, dopo il comma 230 inserire il seguente:

  230-bis. Ai fini del sostegno alla maternità delle atlete non professioniste è istituito presso l'Ufficio per lo Sport un fondo denominato «Fondo a tutela della maternità delle atlete», cui è destinato per l'anno 2018 un importo pari a 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di pari opportunità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità di accesso del contributo economico alle atlete non professioniste che ne fanno richiesta. I criteri tengono conto anche del reddito complessivo del nucleo familiare e del tesseramento presso una federazione sportiva affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

ex 40. 26.