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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.812. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.812.

  Dopo il comma 229, inserire il seguente:

  229-bis. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è ammessa la possibilità di acquisire opera lavorativa non abituale nell'ambito di attività ricreative, culturali e sportive. Il contratto di opera lavorativa non abituale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui al comma 2, acquisisce, con modalità semplificate, specifiche prestazioni di lavoro, di cui al comma 1, non abituali o continuative di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 3. Alle prestazioni di cui alle presenti disposizioni possono fare ricorso le persone fisiche e gli esercenti attività d'impresa o professionali organizzatori di eventi e/o manifestazioni nell'ambito delle attività di cui al periodo precedente. Gli utilizzatori di cui al precedente cui al periodo precedente possono avvalersi dei prestatori di lavoro occasionale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del ministero dell'interno 8 agosto 2007, come modificato dal decreto del ministero dell'interno 24 febbraio 2010, la cui opera è estesa, ai sensi delle presenti disposizioni, agli ulteriori ambiti di attività di cui al comma 1, intendendosi per tali opere lavorative non abituali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

   a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

   b) per ciascun utilizzatore, con riferimento a ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.

  Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Non possono essere acquisite opere lavorative non abituali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con esclusione del lavoro intermittente. Per l'accesso all'opera lavorativa non abituale di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge il gennaio 1979, n. 12, all'interno della piattaforma informatica INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento del compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso il sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Ciascun utilizzatore di cui al comma 2, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, presso gli uffici postali, il Libretto Famiglia, per il pagamento dell'opera lavorativa non abituale resa a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito delle attività di cui al primo periodo. Per ciascun titolo di pagamento erogato, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, contenuto nel Libretto di Famiglia, sono Interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento dell'opera lavorativa non abituale, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata dell'opera lavorativa non abituale, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso. L'utilizzatore di cui al primo periodo, è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio dell'opera lavorativa non abituale, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

   a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

   b) il luogo di svolgimento dell'opera lavorativa non abituale;

   c) l'oggetto dell'opera lavorativa non abituale;

   d) la data e l'ora di inizio e di termine dell'opera lavorativa non abituale.

   e) il compenso pattuito per l'opera lavorativa non abituale, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

  Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. Nel caso in cui l'opera lavorativa non abituale non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al primo periodo, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento dell'opera lavorativa non abituale, in mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle opere lavorative non abituali e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 15. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del contratto dell'opera lavorativa non abituale retribuite attraverso il Libretto di Famiglia nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori di cui al comma 1, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa, Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 1, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle opere lavorative non abituali del periodo rendicontato. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

ex 40. 2.