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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.801. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.801.

  Sostituire il comma 223, con i seguenti:

  223-bis. Al fino di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e di sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane, attribuendo natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.

  223-ter. All'onere di cui al comma 223-bis, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

ex 40. 43.