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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.785. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.785.

  Al comma 216, sostituire la lettera b) con la seguente:

  b) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26.
(Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A).

  1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:

   a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;

   b) una quota del 25 per cento sulla base del risultati sportivi conseguiti;

   c) una quota del 25 per cento sulla base del radicamento sociale.

  2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati.

  3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata nella misura del 20 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, nella misura del 5 per cento sulla base delle società, se presenti, che prevedano forme di partecipazione popolare. Qualora nessuna società presenti forme di partecipazione popolare, la quota di cui al comma 1, lettera c) è determinata nella misura del 25 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati.

  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c).

  5. Con decreto del Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le forme di partecipazione popolare all'interno delle società sportive, attraverso l'emissione di strumenti partecipativi non patrimoniali idonei a garantire la piena ed effettiva partecipazione dei sostenitori, persone fisiche, all'interno delle società.».

ex 40. 24.