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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.772. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.772.

  Dopo il comma 209 aggiungere i seguenti:

  209-bis. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2016, n. 220, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2018 il credito è elevato al 50 per cento per interventi nelle sale cinematografiche già presenti all'interno dei centri storici e per interventi nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché nelle sale delle comunità ecclesiali e religiose».

  209-ter. Alle disposizioni di cui al comma 209-bis si provvede nel limite di 30 milioni di euro, mediante quota parte del maggior gettito rinveniente dalla disposizione di cui al comma 621.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

ex 39. 30.