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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.771. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.771.

  Dopo il comma 209 aggiungere i seguenti:

  209-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera h-bis), è aggiunta la seguente:

   h-ter) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11 costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, dall'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video.

  209-ter. Ai fini della detrazione la spesa culturale, di cui alla suddetta lettera h-ter) deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.

  209-quater. A maggior onere derivante dalla dai commi 209-bis e 209-ter pari a 30 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

ex 39. 31.