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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.766. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.766.

  Dopo il comma 199, inserire i seguenti:

  199-bis. Al decreto-legge del 31 maggio del 2014, n. 83, convertito con la legge 29 luglio 2014, n. 106, all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione, restauro e valorizzazione di beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42/2004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42/2004, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, società concertistiche e degli enti e organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore culturale e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i) e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate».

   b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione, restauro c valorizzazione di beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004, nonché per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 42/2004 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di detti beni, istituti e luoghi».

   c) al comma 5 le parole: «ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni, degli istituti e dei luoghi di cui al comma 2».

  199-ter. Al maggior onere derivante dal comma 199-bis pari a 100 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:

  Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

ex 39. 29.