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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.763. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.763.

  Dopo il comma 196 aggiungere i seguenti:

  196-bis. Il comma 3 dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

  «3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica e l'innovazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, ogni altro ente pubblico, nonché i soggetti di qualunque, tipologia in loro controllo analogo, anche congiunto, possono attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, la pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali materiali ed immateriali; per l'individuazione di uno o più partner privati, i soggetti di cui al presente comma ricorrono alle procedure semplificate analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1».

  196-ter. Al maggior onere derivante dalla precedente disposizione pari a 50 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

ex 39. 32.