Dopo il comma 188, aggiungere i seguenti:
188-bis. I comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono ridurre fino all'esenzione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.
188-ter. L'articolo 8, comma 3.3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è così sostituto:
«3.3. I comuni di cui all'articolo 1 e al comma 3.1 possono ridurre fino all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione».
188-quater. Le disposizioni recate dai commi 188-bis e 188-ter sono applicabili anche retroattivamente sulla base di una deliberazione dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.