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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.750. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.750.

  Dopo il comma 188, inserire il seguente:

  188-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

   a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

   b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;

   c) la documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge 229/2016;

   d) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

   e) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

  1-bis. L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse».

  1-ter. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

   a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

   b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.

ex 39. 143.