Sostituire i commi 11 e 12 con il seguente:
11. Il Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 della legge 28 ottobre 2014, n. 124, è incrementato di 150 milioni di euro nel 2018 e di 200 milioni di euro negli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.