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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.730. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.730.

  Dopo il comma 180 aggiungere i seguenti:

  180-bis. Per supportare l'effettivo efficientamento dello strumento militare di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa da operarsi nel rispetto delle vigenti consistenze massime, nonché ai fini di, una effettiva valorizzazione e ottimizzazione dell'impiego di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, in conformità al CCNL comparto Ministeri.

  180-ter. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato, per le stesse finalità di cui al comma 180-bis, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.

  180-quater. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno di cui alle procedure dei precedenti commi 180-bis e 180-quater è fissato, nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate nel biennio 2017-2018, gli accessi conseguenti ai transiti di personale militare eccedenti la quota del cinque per cento di cui al comma 3, dell'articolo 2209-quinquies, nonché quelli di cui all'articolo 2231-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

  180-quinquies. Per le finalità di cui si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa.

ex 38. 6.