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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.71. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.71.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito il «Fondo per il recupero delle facciate degli immobili siti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti» con una dotazione annuale di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020.

  9-ter. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che nei centri storici nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni. Nell'erogazione delle risorse, hanno priorità gli immobili di maggior pregio storico e architettonico, o che necessitano di più urgenti e importanti interventi di recupero.

  9-quater. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 50 per cento dei costi dei lavori e spese tecniche relativamente agli interventi di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse dei fondo di cui al comma 1. I comuni possono stabilire di coprire il 100 per cento dei costi per le spese tecniche solo nel caso che i soggetti proprietari siano in condizioni accertate di impossibilità a sostenere i costi relativi al recupero delle facciate.

  9-quinquies. Ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa vigente, i soggetti proprietari possono riferirsi alle somme eccedenti la quota di contributo erogata dal comune ai sensi del comma 9-quater.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019, e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

ex 3. 102.