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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.707. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.707.

  Dopo il comma 174, inserire il seguente:

  174-bis. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è di garantire gli interventi di soccorso in particolare nelle calamità naturali si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

  174-ter. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 24 aprile 2017:

   a) aver frequentato da almeno tre anni il corso di formazione di 120 ore o aver svolto il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

   b) aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi presso i comandi provinciali.

  174-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 174-bis, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 174-ter.

  174-quinquies. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 81 del 2015 sostituire il testo con il seguente:

   « c) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

  174-sexies. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 174-bis sono destinati risorse nel limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, a cui si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 percento ed al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.

ex 36. 59.