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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.701. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.701.

 

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:

  173-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018». Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Conseguentemente:

   al comma 41 sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41, inserire i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

ex 36. 29.