Dopo il comma 169, aggiungere il seguente;
169-bis. Al fine di incrementare le attività di assistenza e sostegno alle donne vittima di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, le risorse a favore dei servizi territoriali, delle case rifugio, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5 e 5-bis, del suddetto decreto, sono incrementate di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.
Conseguentemente:
al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 con le seguenti: 7.585.300.
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: _30.000.000;
2019: _40.000.000;
2020: _40.000.000.