Dopo il comma 169, inserire i seguenti:
169-bis. All'articolo 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'indennizzo è elargito in favore delle vittime, ovvero degli aventi diritto, per la rifusione delle spese mediche, assistenziali e legali per gli onorari di costituzione di parte civile, nonché per il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato.».
169-ter, Per le finalità di cui al comma 169-bis la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: _10,000.000;
2019: _10.000.000;
2020: _10.000.000.