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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.685. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.685.

  Dopo il comma 167, aggiungere i seguenti:

  167-bis. Al fine di sostenere i progetti degli enti locali volti ad applicare rette differenziate e graduali in base al reddito, fino alla piena gratuità del servizio, per la presa in carico delle persone anziane nelle strutture di assistenza pubblica o in regime di convenzione, nello stato di previsione del Ministero degli interni è istituto un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti che siano dotate di strutture pubbliche per l'assistenza delle persone anziane. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

  167-ter. La dotazione del fondo di cui al comma precedente è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  167-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 167-bis e 167-ter pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ex 34. 2.