Dopo il comma 167, aggiungere i seguenti:
167-bis. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio ad esclusione di quelle adibite a finizioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
167-ter. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
167-quater. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 167-bis e 167-ter è collocato in mobilità.
167-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.