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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.679. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.679.

  Dopo il comma 165, inserire i seguenti:

  165-bis. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Agenzie di stampa a diffusione nazionale).

  1. Alle agenzie stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416 edite da oltre 5 anni da cooperative di giornalisti che entro l'anno 2018 adeguano il proprio statuto ai requisiti previsti dall'articolo 4 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere a), b) c), d), e) e g) è concesso un contributo annuo pari ai 75 per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, nei limiti dell'articolo 8, comma 2, lettera a), comunque non superiore a 800.000 euro per ciascuna impresa.

  2. Il beneficio di cui al precedente comma è riconosciuto agli aventi diritto nei limiti delle risorse annualmente disponibili e secondo l'ordine di priorità conseguente alla data della domanda.

  3. Alle agenzie stampa a diffusione nazionale si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4, 14 lettera d), 15 e 16.

  165-ter. Per l'attuazione del comma 165-bis, è autorizzata la spesa fino a un milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2018 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 33-bis. 16.