Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 12.000 euro».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.