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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.669. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.669.

  Dopo il comma 150, aggiungere i seguenti:

  150-bis. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolare agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.

  150-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività avviate, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione, per la prestazione di «servizi primari di vicinato», per tali intendendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corrispondenti norme di legge regionali, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità.

  150-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.

  150-quinquies. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 3, si applica, fu base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare, secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento, ad eccezione dei contratti stipulati per una durata non inferiore ad otto e comunque dei contratti di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali l'aliquota è ridotta al 10 per cento.

  150-sexies. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 4 si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

  150-septies. Ai soggetti che abbiano avviata un'attività fra quelle previste ai commi I e 2, del presente articolo mediante acquisizione in proprietà o in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai Comuni ai sensi del comma 3, Si applica un regime fiscale di vantaggio.

  150-octies. Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 2016, si applica, dal periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, esclusivamente agli imprenditori individuali e alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis c.c. che intraprendano l'attività successivamente al 31 dicembre 2015, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento.

  150-novies. Il beneficio di cui al comma 6 è riconosciuto a condizione che il contribuente:

   a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;

   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

   c) dall'attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori agli importi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

   d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di belli strumentali, che mediante contratti di appalto e dì locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.

  150-decies. Per i soggetti che intraprendono le attività di cui al comma 2, il beneficio è riconosciuto a condizione che siano rispettati i soli limiti di cui alle lettere c) e d) del comma 8.

  150-undecies. Per le attività di cui al comma 1, limitatamente ai primi tre anni, le tariffe ed i tributi locali sono applicati nella misura del 50 per cento.

  150-duodecies. A copertura delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 150-terdecies e 150-quattuordecies.

  150-terdecies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo; le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento»:

  150-quaterdecies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sano apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».

ex 31-ter. 1.